Set 13

RESTRIZIONI MINISTRI DI CULTO

imagesGOUWPL6TRESTRIZIONI PER I MINISTRI DI CULTO..
DIRITTI RIDOTTI RISPETTO IL PERIODO FASCISTA.

COSA AVVERRA’ AI “PASTORI” ED ALLE CHIESE PROTESTANTI CHE NON RIENTRANO NEI PARAMETRI STABILITI DAL GOVERNO????

MOLTI DOVRANNO ANDARE A LAVORARE E SMETTERANNO DIVIVERE SULLE SPALLE DELLE PECORE, IMPONENDO  DECIME ED OFFERTE…LO STATO DECIDE SE SONO MINISTRI DI CULTO.

SE VOGLIONO ESISTERE ANCORA..DOVRANNO RIENTRARE  NEL GREMBO DELLA LORO MADRE ED ESSERE ASSORBITE DALLA CHIESA ROMANA???

LEGGETE E DITEMI SE NON STA ARRIVANDO UN TERREMOTO PER LE MINORANZE RELIGIOSE…PER LE COMUNITA’ CHE NON HANNO ALMENO 500 MEMBRI, NON CI POTRA’ ESSERE UN MINISTRO RICONOSCIUTO E NEANCHE LA POSSIBILITA’ DI TENERE APERTO IL LOCALE….COSA FARANNO QUESTE PECORE ED I LORO PASTORI?? SARANNO LICENZIATI DALLE ORGANIZZAZIONI??

FONTE http://www.luciomalan.it/i-diritti-concessi-alle-minoranze-religiose-durante-il-periodo-del-fascismo-oggi-vengono-ridotti/
I diritti concessi alle minoranze religiose durante il periodo del Fascismo oggi vengono ridotti
  • 11 settembre 2015
Il Governo risponde all’interrogazione del senatore Malan al Ministro dell’Interno sul numero minimo di fedeli per ottenere l’approvazione di ministri di culto. Malan: Sconcertato e indignato per il contenuto della risposta

 

Intervento dell’Onorevole Domenico Manzione, Sottosegretario di Stato per l’Interno

Signor Presidente, onorevoli Senatori,

con l’interrogazione all’ordine del giorno, il senatore Malan chiede chiarimenti in merito all’applicazione della legge n. 1159 del 1929, con particolare riferimento all’istituto dell’approvazione da parte del Ministero dell’interno della nomina dei ministri dei culti diversi dalla religione cattolica.

Bisogna osservare preliminarmente come la giurisprudenza costante – sia della Corte Costituzionale, sia del giudice amministrativo – abbia ribadito che l’approvazione governativa della nomina dei ministri di culto non cattolico non si pone in contrasto con i diritti garantiti dalla Carta fondamentale, né arrechi un vulnus al pieno esercizio della libertà religiosa. Invero, nel vigente ordinamento, da una parte si colloca la libertà religiosa – garantita direttamente dalla Costituzione – che lascia alle diverse realtà confessionali la più ampia libertà e autonomia interna per quanto riguarda la nomina e le attività di culto dei rispettivi ministri, mentre su un piano diverso si pone l’approvazione governativa dei ministri di culto, che non intacca l’attività pastorale o le facoltà di culto ma ha il solo scopo di consentire che alcuni atti dei ministri medesimi (tipicamente i matrimoni) producano effetti anche per l’ordinamento giuridico generale dello Stato.

Proprio a questi fini, si richiede che la confessione abbia una consistenza numerica apprezzabile, tale da giustificare concretamente la necessità o l’utilità per l’ordinamento di conferire al ministro di culto il potere pubblicistico di porre in essere atti aventi effetti civili. Sul punto va specificato che l’orientamento appena tratteggiato è anche il frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all’amministrazione dell’interno, in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio dell’approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza. Tali elementi consistono: nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e moralità.

Secondo quanto specificato dal predetto organo con il parere n. 2758 del settembre 2009, ai fini dell’approvazione governativa «sotto un profilo oggettivo è necessaria la sussistenza di una comunità di fedeli qualitativamente e quantitativamente consistente presso la quale esercitare le funzioni pastorali». Questo aspetto è stato ulteriormente chiarito dal Consiglio di Stato con un successivo parere dell’11 gennaio 2012, sollecitato dall’amministrazione dell’Interno proprio al fine di evitare un esercizio troppo ampio della propria discrezionalità nell’iter di approvazione della nomina a ministro di culto e, dunque, per ancorare l’agire amministrativo a parametri più oggettivi e predeterminati.

Al riguardo, il Consiglio di Stato si sofferma proprio sull’aspetto peculiare della consistenza numerica della confessione religiosa, affermando la necessità di «individuare un modulo base di fedeli al di sopra del quale può essere giustificata la presenza di un ministro di culto munito di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio con effetti civili nell’ordinamento dello Stato». In questo senso, l’organo consultivo ha chiarito anche come in sede locale «il gruppo di fedeli del particolare culto per il quale è richiesta l’approvazione della nomina di un ministro dovrebbe tendere al valore orientativo di 500 persone, distribuite nelle varie fasce di età».

Di recente, questo orientamento è stato ribadito e precisato in sede giurisdizionale. Mi riferisco, in particolare, alla sentenza n. 2197 del 2015 del TAR Lazio, con la quale è stata affrontata anche la questione relativa alla pretesa limitazione della libertà di religione che deriverebbe dalla mancata approvazione governativa del ministro di culto. A tal riguardo, il TAR sembra sgombrare il campo da ogni ambiguità. Per il giudice amministrativo, infatti, il ministro di culto viene nominato dalla singola Chiesa o confessione religiosa secondo le proprie regole interne e può esercitare tutte le attività inerenti l’esercizio della libertà di religione e di culto, come previsto dall’articolo 19 della Costituzione.

L’approvazione governativa, dunque, non occorre per il compimento di atti di culto, essendo unicamente finalizzata – come già sottolineato – a consentire la produzione di effetti giuridici validi per l’ordinamento statale di alcuni atti del ministro di culto. In tale ottica, anche il giudice amministrativo ritiene giustificato che l’approvazione vada concessa solo se collegata quantitativamente ad un gruppo sociale nel quale gli eventi legati ad atti di culto produttivi di effetti giuridici nel nostro ordinamento abbiano una frequenza apprezzabile. Quanto al criterio numerico minimo di 500 fedeli in ambito locale, il TAR ne conferma in pieno la ragionevolezza, l’oggettività e la non discriminatorietà, anche sulla scorta di quanto già espresso in materia dal Consiglio di Stato in sede consultiva. L’adozione di tale criterio, in sostanza, non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento tra confessioni religiose, traducendosi, invece, in una legittima differenziazione di situazioni diverse.

Peraltro, nella citata sentenza si sancisce che i diversi criteri richiesti per l’approvazione – sono quelli che ho citato in precedenza – devono essere intesi necessariamente in senso cumulativo e non alternativo, ragion per cui, qualora ne venga a mancare anche solo uno, l’approvazione deve essere denegata.

Osservo, infine, che l’argomento dell’approvazione governativa dei ministri di culto rientra nel tema generale della libertà religiosa, disciplinato da un corpo normativo risalente alla fine degli anni Venti e inizio anni Trenta, sul cui aggiornamento assicuro la disponibilità al confronto con gli esponenti delle varie confessioni religiose, con il mondo accademico e ovviamente, in primis, con il Parlamento.

 

Replica del senatore Malan

Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per aver risposto ma sono sconcertato da questa risposta. In sostanza, si sta rivendicando il fatto che diritti concessi alle minoranze religiose durante il periodo del Fascismo oggi vengono ridotti. Perché? Perché lo dice la Costituzione? No, semmai la Costituzione ha detto in modo chiaro che si trattava di ampliare quella legge, tanto che la legge n. 59 del 1929 è stata cassata in parecchi suoi articoli per l’intervento della Corte costituzionale. Ora che c’è la Costituzione, che all’articolo 3 prevede l’uguaglianza dei cittadini, che all’articolo 19 prevede che a nessuna chiesa devono essere imposti degli adempimenti particolari in quanto tale, si riducono i diritti perché l’ha detto il Consiglio di Stato. Una sentenza del Consiglio di Stato che cita dati falsi è più importante della Costituzione, della legge dello Stato, sia pure del 1929, ed è più importante del Trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate in cui l’Italia prometteva di garantire l’uguaglianza ai cittadini indipendentemente dalla loro religione!

Questo limite dei 500 fedeli è assolutamente irragionevole. Il Consiglio di Stato ha detto che l’ha dedotto dal numero minimo di fedeli di una parrocchia cattolica con sacerdote. Questo è falso perché ci sono, proprio nella mia valle, la Val Pellice, Comuni il cui totale di abitanti è inferiore a 500. La maggior parte di questi abitanti sono valdesi, e i cattolici sono una piccola parte, e c’è il sacerdote residente. Inoltre, se anche fosse vero questo dato, le minoranze religiose per loro natura comportano, con l’eccezione di quella valdese in quella area, una grande dispersione dei fedeli e, pertanto, se un sacerdote è in grado di prestare le sue cure a 500 fedeli cattolici, è perché questi 500 saranno in un’area che – verosimilmente – sarà in media centinaia di volte più ristretta di dove si trovano 500 pentecostali o seguaci di un’altra confessione religiosa. È una cosa irragionevole! Una sentenza del TAR, che evidentemente non si è informato – e il Consiglio di Stato – che mi meraviglia non si sia informato – sono più importanti della Costituzione, dei diritti dell’uomo, della legge del 1929, del Trattato di pace tra l’Italia e le forze alleate e della Carta dei diritti dell’Unione europea. È una cosa inaccettabile!

Signor rappresentante del Governo, la ringrazio anche per avere fornito ulteriori elementi – come, ad esempio, la precisazione che il ministro di culto può essere riconosciuto come tale solo se c’è un locale di culto nel medesimo Comune di residenza del ministro di culto. È una cosa davvero assurda, che va bene o che potrebbe forse andar bene per la Chiesa cattolica, che ha un numero altissimo di fedeli. Ma, per una piccola realtà, non si può pensare di avere in ogni Comune un ministro di culto, che svolge quasi sempre tale attività nel tempo libero e non a tempo pieno, sempre perché si tratta di una minoranza. Magari egli risiede vicino al Comune principale di una certa area, come se fosse una diocesi.

Sempre prendendo a riferimento la diocesi: sarebbe già molto se una minoranza religiosa riuscisse ad avere un locale di culto per ogni diocesi. E allora il ministro di culto dovrebbe risiedere nella sede di quella diocesi, che in realtà sarebbe una comunità?

Si tratta di un’imposizione irragionevole e, tra l’altro, mi meraviglio che si dica che l’utilità del riconoscimento del ministro di culto e solo marginale. Se non serve a niente, non diamola a nessuno! Purtroppo però ciò non è vero, perché, ad esempio, un ministro di culto può fare le visite negli ospedali e nelle carceri, mentre chi si definisce semplicemente come il predicatore di una tale Chiesa non lo può fare.

Sono stupito e indignato per il contenuto della risposta; e non per Lei, signor Sottosegretario, che, da quanto capisco, è il portavoce dei funzionari che l’hanno scritta.

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