GENITORI SENZA AUTORITA’ SUI FIGLI
FONTE http://www.resapubblica.it/diritto-e-diritti/riforma-della-filiazione-dalla-potesta-alla-responsabilita-genitoriale/
Riforma della filiazione: dalla potesta’ alla responsabilita’ genitoriale.
I GENITORI SONO SOLTANTO RESPONSABILI, COME SE TUTTI AVESSERO I I FIGLI IN AFFIDAMENTO, ANCHE LE COPPIE CHE HANNO CONCEPITO I FIGLI IN MODO NATURALE.
QUESTO SIGNIFICA CHE LO STATO E’ COME SE AFFIDASSE AI GENITORI NATURALI I PROPRI FIGLI, INFATTI TOGLIENDO LA PODESTA’ GENITORIALE E’ COME SE I FIGLI DIVENTASSERO PROPRIETA’ DELLO STATO CHE LI DA IN AFFIDAMENTO AI GENITORI E LI RENDE RESPONSABILI DELLA LORO CRESCITA E DEL LORO INDOTTRINAMENTO MORALE, SESSUALE E SPIRITUALE CHE DEVE ESSERE CONFORME ALLE LINEE GUIDA STABILITE PER LEGGE.
NATURALMENTE CHI NON SI ATTIENE A QUESTE REGOLE, VIENE RITENUTO RESPONSABILE E PERTANTO INADATTO ALL’AFFIDAMENTO DEL PROPRIO FIGLIO NATURALE E PERTANTO PUO’ ANDARE INCONTRO A SANZIONI CIVILI E PENALI E POTREBBE PERDERE L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI.
IN DEFINITIVA, LO STATO TOGLIE I FIGLI, SI ARROGA L’AUTORITA’ DELLA PODESTA’ GENITORIALE E POI LI AFFIDA AI LEGITTIMI GENITORI CHE DIVENGONO DEGLI EDUCATORI CHE DEBBONO ATTENERSI AI PROGRAMMI EDUCATIVI IMPOSTI DALLO STATO, ANCHE ATTRAVERSO I PROGRAMMI EDUCATIVI EMANATI NELLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, A FAVORE DEL QUALE IL GOVERNO HA STANZIATO GIA’ 10 MILIONI DI EURO PER L’EDUCAZIONE SESSUALE FIN DA TENERA ETA’, PREVISTA DAL PROGETTO GENDER, PROGETTO IDEOLOGICO IMPOSTO AI BAMBINI DA 0 A OLTRE 15 ANNI, CIOE’ DALLA NASCITA AL RAGGIUNGIMENTO DEI 18 ANNI….
LA REALTA’ E’ CHE I GENITORI NON HANNO PIU’ NESSUNA AUTORITA’ SUI FIGLI, DIVENGONO DEI TUTORI AFFIDATARI FINO ALLA MAGGIORE ETA’.
OVVIAMENTE QUESTI RISVOLTI DRAMMATICI SONO NASCOSTE FRA LE RIGHE DEL MODERNO DIRITTO DI FAMIGLIA….LA FAMIGLIA CHE HANNO GIA’ DISTRUTTA E CHE ADESSO VOGLIONO DISTRUGGERE APPENA I SOGGETTI VENGONO AL MONDO….
PER FAVORE LEGGETE L’ARTICOLO…NON SOLO LE RIGHE SCRITTE CON L’INCHIOSTRO….MA LEGGETE FRA LE RIGHE PER CAPIRE IL SUBDOLO PROGETTO.
CHE DITE…MI SBAGLIO??? HO PRESO UN ABBAGLIO???
PERCHE’ NESSUNO NE PARLA???
ABBIATE CORAGGIO, NON SIATE CODARDI SE AMATE I VOSTRI FIGLI E LA VOSTRA FAMIGLIA….COMMENTATE, PARLATENE, INFORMATEVI…NON SOLO DEL CALENDARIO DELLE PARTITE O DELLE ATTIVITA’ RELIGIOSE ORGANIZZATE DA COLORO CHE CHIAMATE PASTORI E NON VEGLIANO SU DI VOI CHE REPUTANO PECORE E SUI VOSTRI FIGLI CHE SONO AGNELLINI E CHE HANNO CONSEGNATO NELLE MANI DI COLORO CHE FANNO QUESTE LEGGI E LI FORAGGIANO E LI HANNO COSTITUITI MINISTRI DI CULTO AUTIRIZZATI DA CESARE E ERODE CHE HA STABILITO LA STRAGE DEGLI INNOCENTI…E VOI LI OSANNATE ED APPLAUDITE E LI SEGUITE NELLE LORO FOSSE INSIEME AI VOSTRI FIGLI.
CERTAMENTE SONO IO L’ERETICO…NON VOI ED I VOSTRI SAGGI DOTTORI CHE HANNO LOBOTOMIZZATO VOI ED I VOSTRI FIGLI…
di Giovanni Parisi –
Il Decreto Legislativo n. 154 del 2013, emanato in attuazione della delega contenuta all’art. 2 della legge n. 219/2012, ha determinato nel sistema di diritto di famiglia italiano una importante riforma in materia di filiazione, abrogando numerose norme codicistiche contenenti disposizioni ormai “superate” sia nella forma che nella sostanza, ed introducendo in loro sostituzione regole ispirate a principi e linee-guida maggiormente conformi al mutato assetto della società familiare odierna.
D’altro canto, l’ultima “riforma” sistematica del diritto di famiglia è risalente al 1975 (escludendo le successive modifiche al codice civile concernenti la introduzione del regime di affidamento condiviso della prole), e pertanto si attendeva da tempo, sia da parte della giurisprudenza (sempre più “anticipatrice” delle istanze di innovazione del sistema) che della dottrina più attenta, un necessario “adeguamento” della regolamentazione dei rapporti familiari e genitoriali alle nuove dinamiche delle formazioni sociali sempre più distanti dal classico modello “matrimoniale”. Il legislatore delegato, stavolta, ha concentrato i suoi sforzi esclusivamente sul delicato tema della filiazione.
A prima vista, la novella del 2013 sembrerebbe per lo più limitarsi ad un aggiornamento lessicale e terminologico della normativa previgente (si pensi alla capillare eliminazione di ogni riferimento distintivo alla filiazione “naturale” piuttosto che “legittima”, attributi, questi sostituiti dalle locuzioni “nato nel” ovvero “fuori dal” matrimonio), al fine di estirpare ogni residua discriminazione derivante dalla tipologia di famiglia (coniugale o meno) all’interno della quale nascono e crescono i figli; discriminazione che, di fatto, nel corso degli ultimi decenni, la interpretazione evolutiva della Suprema Corte aveva già in parte attenuato.
Tuttavia, una più approfondita analisi delle norme in oggetto, induce a ritenere che il fine della riforma – almeno nelle primarie intenzioni del legislatore – è ben altro rispetto ad una mera armonizzazione lessicale della norma con i “tempi che cambiano”, atteso che, sotto diversi aspetti, al cambiamento lessicale ha corrisposto una piccola “rivoluzione copernicana” nei rapporti di genitorialità, che quasi certamente creerà non poche difficoltà applicative agli operatori del diritto.
È il caso, ad esempio, del passaggio dalla situazione giuridica di “potestà”, a quella di “responsabilità” genitoriale, quest’ultima prescritta dal novellato art. 316 c.c.
Proprio come la legge n. 151/1975 che, nel cancellare l’anacronistico concetto di “patria potestà” in favore della “potestà genitoriale”, non intese definire tale ultimo sintagma, così nel recente decreto in esame il legislatore si è guardato bene dal fornire una interpretazione autentica della “responsabilità” gravante su entrambi i genitori nei confronti dei figli.
Per supplire a tale mancanza – come di consueto – sono già intervenuti i primi commentatori della riforma, i quali sono (almeno sino ad ora) concordi nel ritenere che la sostanziale differenza tra le due posizioni riguardi il piano qualitativo dei rapporti tra i soggetti coinvolti.
Invero, il concetto di “potestà” genitoriale sottende da un lato “subordinazione” del soggetto “in potestate” rispetto all’esercente, conseguentemente comportando in capo a quest’ultimo il diritto-dovere di disporre nell’interesse del primo; dall’altro lato, la suddetta subordinazione giuridica, implica inevitabilmente “incapacità” del soggetto sottoposto alla potestà, sino al raggiungimento della maggiore età (successivamente alla quale cessava il diritto-dovere dell’esercente).
Con la locuzione “responsabilità genitoriale”, viceversa, si espelle una volta per tutte dall’ordinamento giuridico la suddetta connotazione di “subordinazione” tra genitori e figli, tra i quali, per il fatto stesso del legame di filiazione, si instaura un rapporto “paritario” con obblighi prevalentemente a carico dei primi. Peraltro, diversamente dalla previgente disciplina, non essendo stato previsto alcun limite temporale alla responsabilità genitoriale, quest’ultima non termina automaticamente al compimento della maggiore età dei figli medesimi