GENITORI SENZA PATRIA PODESTA’…L’HANNO TOLTA E NESSUNO LO SA..
ECCO PERCHE’ “LEGALMENTE” SI IMORRA’ L’IDEOLOGIA GENDER…
FONTE http://www.filodiritto.com/articoli/2014/02/diritto-di-famiglia-la-potesta-genitoriale-cede-il-posto-alla-responsabilita-genitoriale/ LEGGI TUTTO…
CI HANNO TOLTO I FIGLI….DOBBIAMO ALLEVARLI ED EDUCARLI SECONDO I DETTAMI DELLE LEGGI DELLO STATO CHE HA PODESTA’ SULLE NOSTRE FAMIGLIE ED I GENITORI SONO RITENUTI RESPONSABILI SE TRASGREDISCONO LE LEGGI DELLO STATO E QUINDI COMMETTONO UN REATO SE INCULCANO PRINCIPI DIVERSI DALLE DOTTRINE E IDEOLOGIE DEL GOVERNO CHE PROMULGA LE LEGGI….CHI NON LE OSSERVA PUO’ CORRERE IL RISCHIO DI VEDERSI TOGLIERE ANCHE LA RESPONSABILITA’ DI ALLEVARE I PROPRI FIGLI E PERTANTO VEDERSELI SOTTRATTI DALLO STATO ED AFFIDATI AD ISTITUTI PER ESSERE EDUCATI ED INDOTTRINATI ANCHE DALL’IDEOLOGIA GENDER APPROVATA DALLO STATO…..
UN GENITORE SENZA PODESTA’ SUI FIGLI, NON HA NESSUNA AUTORITA’ DI EDUCARE IL FIGLIO ED INCULCARE PRINCIPI SPIRITUALI E MORALI NEI QUALI CREDE, MA E’ RESPONSABILE QUALORA LO EDUCASSE A PRINCIPI NON CONFORMI ALLE LEGGI EMANATE DALLO STATO…..VERSO IL NOW….LA RELIGIONE DI STATO…L’ANTICRISTO…
HANO LOBOTOMIZZATO L’UMANITA’….CI HANNO TOLTO LA PODESTA’…E VOGLIONO POSSEDERE I NOSTRI FIGLI E NON CE NE SIAMO ACCORTI…ERAVAMO IMPEGNATI A SEGUIRE I CAMPIONATI DI CALCIO…LA COPPA DEL MONDO IMMONDO CHE VUOLE BERE IL CERVELLO DEI NOSTRI FIGLI…COSI’ COME SI E’ BEVUTO SUBDOLAMENTE QUELLO DEI GENITORI…ED ANCHE DEI NONNI….
I LEADER RELIGIOSI CHE FANNO???? STANNO ZITTI…PERDEREBBERO I LORO PRIVILEGI.
IO GRIDO: NON TI E’ LECITO…NON TI E’ LECITO….LEGISLATORE ILLECITO DI TOGLIERE LA PATRIA PODESTA’ AI GENITORI….E SOSTITUIRTI A LORO…..
VOI CHE DITE??? SONO PAZZO O I PAZZI SONO COLORO CHE HANNO FATTO PATTO CON I POTENTI DELLA TERRA CHE VOGLIONO IMPORRE CON LA FORZA LA LORO IDEOLOGIA????
INFORMATEVI, DOCUMENTATEVI E SAPPIATE QUELLO CHE STA AVVENENDO A VOSTRA INSAPUTA…….VEDETE SE E’ VERO CHE AVETE PERSO LA PODESTA’ SUI VOSTRI FIGLI…DOVE ERANO I GRILLI ED I GRILLETTI E TUTTI I POLITICI CHE GOVERNANO IL PAESE??? SONO LORO CHE HANNO FATTO QUESTE LEGGI…..
SE QUESTA E’ DEMOCRAZIA…..COSA SARA’ LA DITTATURA???
PER LEGGE HANNO TOLTO LA PATRIA PODESTA…
3. La discordanza tra legge delega e decreto delegato: per effetto del decreto, la potestà scompare, le subentra la responsabilità genitoriale
All’articolo 1, comma 6, la Legge 219/2012 aveva previsto che la rubrica del titolo IX fosse sostituita dalla seguente “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio” e l’articolo 2, comma 1, nell’enunciare i principi e criteri direttivi cui si sarebbe dovuto attenere il legislatore delegato, alla lettera h), assegnava al Governo di provvedere, con decreto, alla “unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale”.
Un simile orientamento del legislatore delegante pareva trovare giustificazione nella nozione di potestà offerta dal diritto vivente. Come visto, infatti, la potestà genitoriale era stata spogliata del riferimento all’antica soggezione al potere illimitato del pater e la relativa nozione si era riempita di contenuti nuovi, conformi alla mutata coscienza sociale ed al dettato costituzionale.
Ove la delega fosse stata scrupolosamente osservata avremmo, oggi, il mantenimento della locuzione “potestà dei genitori” nella rubrica del titolo IX ed una configurazione della responsabilità genitoriale “quale aspetto della potestà dei genitori”. Il legislatore delegato, invece, ha varcato un confine così chiaramente demarcato nella delega.
Eccedendo rispetto alle indicazioni rivenienti dalla legge delega, il Governo – col Decreto Legislativo n. 154/2013, all’articolo 7, comma 10, ha, difatti, disposto la modifica della rubrica del titolo IX, ora intitolato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”.
Ma il Governo si è spinto anche oltre, facendo scomparire il riferimento alla potestà dal Codice Civile e di Procedura Civile (articolo 709 ter), dal Codice penale e di Procedura Penale. Ogni riferimento alla potestà scompare anche nella legislazione speciale; la locuzione cessa di figurare, così, nella Legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante “Norme sui passaporti”, nella Legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, nella Legge 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, nonché, da ultimo, nella Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e nella L. 31 maggio 1995, n. 218 di “Riforma del sistema di diritto internazionale privato”.
4. Le ragioni ed il possibile significato dell’opzione terminologica
L’espressione parental responsibility figurava già in numerose fonti internazionali. Il decreto delegato ha inteso farsi carico di una simile evoluzione giuridica. Ne costituisce un esempio il Regolamento (Ce) n. 2201/2003, così detto Bruxelles II bis, che disciplina all’interno dell’Unione Europea – con la sola esclusione della Danimarca – la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Nel predetto regolamento è offerta, peraltro, anche una nozione di responsabilità genitoriale, valida esclusivamente nell’ambito applicativo proprio del regolamento stesso, ove si legge che per essa si intendono “I diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita”.
A livello di diritto internazionale, la locuzione responsabilità genitoriale era – lo si rammenta per completezza – già apparsa nella Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo approvata il 20 novembre 1959 (si vedano i principi sesto e settimo della Dichiarazione).
La modifica terminologica, come spiega la relazione al decreto, intende assumere una diversa visione prospettica dei rapporti genitori-figli, alla luce della quale occorre porre in risalto l’interesse superiore dei figli minori e non quello dei genitori investiti della responsabilità genitoriale. Detto altrimenti, con le efficaci parole di Francesco Ruscello, potrebbe dirsi che “con la nuova formulazione linguistica si abbandonerebbe l’idea asimmetrica e adultocentrica del rapporto genitori-figli a vantaggio di una idea improntata all’eguaglianza di diritti e di doveri e piú marcatamente puerocentrica”.
Anche alla luce della riscontrata discordanza tra legge delega e decreto delegato, rimane comunque il sospetto che la cancellazione della potestà in favore della responsabilità genitoriale sia stata una scelta non sufficientemente meditata: ancorché nobilmente ispirato dal desiderio di uniformarsi a fonti sopranazionali, oltre che dalla volontà di mettere al centro l’interesse del minore, il legislatore pare aver trascurato di considerare i nuovi contenuti di cui, in progresso di tempo, era venuto riempiendosi il sostantivo potestà, situazione giuridica affatto peculiare, come si è tentato di chiarire, e sin da tempo non più coincidente con l’illimitato potere patriarcale delle origini.
Poiché, mutuando un famoso titolo di Carlo Levi, le parole – specie nel diritto – sono pietre, l’esperienza applicativa rivelerà l’autentica portata dell’abbandono della vecchia potestà, forse scacciata a causa del suo imparentamento etimologico col sostantivo potere, in favore della ben più mite, anche se meno cristallina per il giurista italiano, parental responsibility.