Lug 08

IL TRATTATO DI VELSEN….VERSO LA FINE

imagesCAKHWT42

Forza di gendarmeria europea
Stemma
Stemma
Descrizione generale
Attiva 17 settembre 2004 – oggi
Nazione Unione europea Unione europea
Alleanza Nazioni Unite Nazioni Unite
NATO NATO
OSCE logo.svg OSCE
Tipo Corpo di Gendarmeria
Ruolo Missioni umanitarie
Missioni di pace
Addestramento
Dimensione 800 – 900 unità
Quartier generale Vicenza
Soprannome EUROGENDFOR
EGF
Motto Lex paciferat

Trattato di Velsen del 18 ottobre 2007

—————————————————————————————-

TRATTATO

Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese,

la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,

per l’istituzione della Forza di Gendarmeria Europea

EUROGENDFOR

Il Regno di Spagna,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Italiana,

il Regno dei Paesi Bassi

e

la Repubblica Portoghese,

qui di seguito denominati le “Parti”,

Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre

2004;

Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;

Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;

Visto l’Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze,

firmato a Londra 1119 giugno 1951;

Visto il Trattato dell’Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio

2001;

Visto l’Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a

Helsinki il 1° agosto 1975;

Visto l’Accordo tra gli Stati membri dell’Unione Europea relativo allo statuto del personale

militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell’Unione Europea, dei quartieri generali

e delle forze che possono essere messi a disposizione dell’Unione Europea nel quadro

della preparazione e dell’esecuzione delle missioni di cui all’articolo 17, comma 2, del

Trattato dell’Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e

civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell’Unione Europea per operare in tale

contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;

AI fine di contribuire allo sviluppo dell’Identita’ Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare

la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;

concordano

quanto segue:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Scopo

1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea

operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da

elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i

compiti di polizia previsti nell’ambito delle operazioni di gestione delle crisi.

2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agii obiettivi, allo statuto,

alle modalita’ organizzative e all’operativita’ della Forza di Gendarmeria Europea, qui di

seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.

Articolo 2

Principi

Le disposizioni del presente Trattato si basano sull’applicazione dei principi di reciprocita’

e di ripartizione dei costi.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente Trattato, l’espressione:

a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:

i) dal QG permanente;

ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di

autorita’;

b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e

proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente,

nonche’ il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;

c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto

militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di

personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del

QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;

d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle

Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un’esercitazione,

successivamente al trasferimento di autorita’, ed un numero limitato di altro

personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;

e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un’area di

operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell’esercizio del comando e

del controllo della missione;

f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri

delle Forze EGF;

g) CIMIN indica l’Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l’organo decisionale che

governa EUROGENDFOR;

h) COMANDANTE EGF indica l’ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG

permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;

i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l’ufficiale nominato dal CIMIN al comando di

una missione EGF;

j) STATO D’ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;

k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio e’ situato il QG permanente;

l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o

transitano;

m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non e’ Parte al presente Trattato ma

partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;

n) FAMILIARE indica:

i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente;

ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del

personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d’origine, a

condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi

registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e

conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato

ospitante;

iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del

convivente ai sensi del punto ii);

iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o

del convivente ai sensi del punto li).

Capo II

Missioni, ingaggio e schieramento

Articolo 4

Missioni e compiti

1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni

condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere

in grado di coprire l’intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il

rafforzamento, durante tutte le fasi di un’operazione di gestione della crisi.

2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell’autorita’

civile o del comando militare.

3. EUROGENDFOR potra’ essere utilizzata al fine di:

a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;

b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali

nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l’attivita’ d’indagine

penale;

c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle

frontiere e attivita’ generale d’intelligence;

d) svolgere attivita’ investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i

colpevoli e tradurli davanti alle autorita’ giudiziarie competenti;

e) proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine in caso di disordini pubblici;

f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;

g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

Articolo 5

Inquadramento delle missioni

EUROGENDFOR potra’ essere messa a disposizione dell’Unione Europea (UE), delle

Nazioni Unite (ONU), dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

(OSCE), dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre

organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

Articolo 6

Condizioni di ingaggio e di schieramento

1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta

dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato

per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e

l’organizzazione richiedente.

2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto

la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul

territorio delle altre Parti.

3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati

da un accordo tra gli Stati d’origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del

posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del

presente Trattato.

Capo III

Aspetti giuridici ed istituzionali

Articolo 7

CIMIN

1. Il CIMIN e’ composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle

Parti. La scelta dei rappresentanti e’ di competenza nazionale. I particolari relativi alla

composizione, alla struttura, all’organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno

definiti dal regolamento che dovra’ essere adottato dallo stesso.

2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all’unanimita’. 3. I

compiti generali del CIMIN sono i seguenti:

a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento

strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove

opportuno, con gli Stati contribuenti;

b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;

c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche’ il criterio di rotazione

per le posizioni chiave in seno al QG permanente;

d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della

presidenza;

e) sorvegliare l’attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;

f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal

Comandante EGF;

g) adottare le decisioni concernenti:

i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;

ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;

iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o

altri;

h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta

dell’UE, dell’ONU, dell’OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una

coalizione specifica;

i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti

organizzazioni internazionali, in particolare:

i) la designazione del Comandante della Forza EGF;

ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando;

j) approvare la struttura del QG della Forza;

k) garantire la direzione e la valutazione delle attivita’ di EUROGENDFOR in caso di

schieramento;

l) stabilire la necessita’ di concludere gli accordi di sicurezza di cui all’articolo 12,

comma 3.

4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG

permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il

bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.

5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:

a) valuta la conformita’ ai requisiti richiesti per l’adesione al Trattato, ai sensi

dell’articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell’approvazione;

b) decide l’attribuzione dello status di Osservatore nell’ambito di’ EUROGENDFOR,

secondo quanto previsto dall’articolo 43;

c) decide l’attribuzione dello status di Partner nell’ambito di EUROGENDFOR, secondo

quanto previsto dall’articolo 44.

6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso

adottato. Articolo 8 Comandante EGF Il Comandante EGF svolgera’ i seguenti compiti

principali:

a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;

b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN;

c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo

conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del

corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od

operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;

d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a

garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle sue strutture

e, se necessario, all’esterno delle stesse, previo consenso e con l’ausilio delle autorita’

dello Stato ospitante;

e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell’anno

finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell’anno;

f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.

Articolo 9

Capacita’ giuridica

1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell’esecuzione delle sue missioni e dei

suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita’ giuridica di

stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra’ conseguentemente,

se necessario, comparire in giudizio.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara’ rappresentata dal

Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all’uopo designata dal Comandante EGF ad

agire per suo conto.

3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia

autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui

EUROGENDFOR e’ chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato.

In tal caso, EUROGENDFOR dovra’ rimborsare le spese sostenute.

Capo IV

Infrastrutture del QG permanente

Articolo 10

Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante

1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le

infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture

sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.

2. Lo Stato ospitante adottera’ tutte le misure opportune necessarie a garantire la

disponibilita’ dei servizi richiesti, in particolare l’elettricita’, l’acqua, il gas naturale, i

servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al

QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno

ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorita’ delle

Parti.

Articolo 11

Permesso di accesso

Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra’ autorizzare gli

addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione,

ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all’interno dell’infrastruttura del

QG permanente, a condizione che tali attivita’ non costituiscano un ostacolo alle normali

operazioni e alla sicurezza.

Capo V

Tutela delle informazioni

Articolo 12

Tutela delle informazioni

1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale

riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.

2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi

internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la

tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa

trasmessi.

3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni

internazionali sara’ regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati,

firmati ed approvati dalle Parti.

Capo VI

Disposizioni in materia di personale

Articolo 13

Osservanza delle leggi in vigore

Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all’osservanza delle leggi

in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di

EUROGENDFOR non svolgera’ attivita’ incompatibili con lo spirito del presente Trattato

durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 14

Ingresso e soggiorno

Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalita’ giuridiche

relative all’ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari

non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli

stranieri.

Articolo 15

Aspetti medici e legali in caso di decesso

1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita’ dello Stato ospitante o

dello Stato ricevente chiedono l’esecuzione di un’autopsia nell’ambito di un procedimento

giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d’origine e’ autorizzato a

presenziare all’autopsia.

2. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il

trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d’origine secondo le norme in materia di

trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 16

Uniformi e armi

1. Il personale di EUROGENDFOR indossera’ la propria uniforme, secondo i rispettivi

regolamenti nazionali. II Comandante EGF potra’, ove opportuno, stabilire procedure

specifiche.

2. Il personale di EUROGENDFOR puo’ detenere, portare e trasportare armi, munizioni,

altri sistemi d’arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli

ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.

Articolo 17

Patenti di guida

Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul

territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare

per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.

Articolo 18

Assistenza sanitaria

1. L’assistenza sanitaria e’ garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari

alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria

equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

2. L’assistenza sanitaria sara’ fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita’

competenti delle Parti.

Capo VII

Privilegi e immunita’

Articolo 19

Tributi e diritti doganali

1. Se utilizzati per ragioni d’istituto, i beni, i redditi ed le altre proprieta’ appartenenti ad

EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.

2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso

ufficiale sono esenti dall’imposta sul volume d’affari e da altre forme di tassazione

indiretta.

3. L’importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR e’

esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.

4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di

immatricolazione ed automobilistiche.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.

6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di

EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione

non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro

territorio.

7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui e’

previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere

soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro

pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l’esenzione o il

rimborso.

8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che

costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilita’.

9. Non puo’ essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi

natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.

Articolo 20

Privilegi individuali

1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all’articolo 3, lettera c), che non risieda

stabilmente nello Stato ospitante, ne’ sia un cittadino dello stesso, puo’, al momento del

primo ingresso per assumere servizio in detto Stato – entro un anno dalla data dell’arrivo

e per un massimo di due spedizioni – importare dallo Stato dell’ultima residenza o dallo

Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a

motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o

acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione

dall’imposta sul volume d’affari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del

personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale

interessato dovra’ presentare una domanda alle autorita’ dello Stato ospitante entro un

anno dalla data del suo primo ingresso.

4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere

riesportati liberamente.

5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro

dell’UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra,

sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso

nello Stato ospitante.

Articolo 21

Inviolabilita’ dei locali, degli edifici e degli archivi

1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.

2. Le autorita’ delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1

senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della

Forza EGF. Tale consenso sara’ presunto in caso di calamita’ naturale, incendio o

qualsiasi altro evento che richieda l’adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il

Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera’ con

attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita’ delle Parti per

entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.

3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L’inviolabilita’ degli archivi si

estendera’ a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le

registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di

memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati

nel territorio delle Parti.

Articolo 22

Immunita’ da provvedimenti esecutivi

Le proprieta’ e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua

disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro

detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio

delle Parti.

Articolo 23

Comunicazioni

1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a garantire il regolare flusso

delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.

2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di

inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate,

che non potranno essere ne’ aperte ne’ trattenute.

3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono

essere oggetto di intercettazioni o interferenza.

Articolo 24

Domicilio fiscale

Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta’, il personale del QG

permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini’

dell’adempimento dei proprio incarico al servizio del QG permanente, sara’ considerato

come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d’origine che paga lo stipendio

per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applichera’ anche ai

familiari che non esercitino attivita’ professionali o commerciali all’interno dello Stato

ospitante.

Capo VIII

Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare

Articolo 25

Giurisdizione penale e disciplinare

1. Le autorita’ dello Stato d’origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e

disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e

civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in

parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d’origine, in quanto schierato

insieme a tali forze.

2. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare

la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati

commessi all’interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.

3. Le autorita’ dello Stato d’origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione

esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle

leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato

d’origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi

alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d’origine, ma non in base alle

leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

4. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare

la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonche’ sui loro familiari, nel caso

di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma

non in base alle leggi dello Stato d’origine.

5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:

a) le autorita’ competenti dello Stato d’origine avranno il diritto di priorita’ nell’esercizio

della giurisdizione sui personale militare e civile laddove detto personale civile sia

soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare

dello Stato d’origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:

i) reati commessi esclusivamente contro le proprieta’ o la sicurezza di detto Stato o

reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprieta’ del personale

militare o civile di detto Stato o di un familiare;

ii) reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di

attivita’ di servizio;

b) nel caso di reati di altra natura, le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato

ricevente avranno il diritto di priorita’ nell’esercizio della giurisdizione;

c) qualora lo Stato che ha il diritto di priorita’ decida di non esercitare la giurisdizione,

dovra’ notificarlo alle autorita’ dell’altro Stato nel piu’ breve tempo possibile. Le

autorita’ dello Stato che ha il diritto di priorita’ prenderanno in debita considerazione

la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorita’ dell’altro

Stato, nei casi in cui l’altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.

6. Ai fini dell’applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato

sono inclusi:

a) il tradimento nei confronti dello Stato;

b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali

di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorita’

dello Stato d’origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o

dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui

essi siano membri della forza dello Stato d’origine.

Articolo 26

Assistenza legale reciproca

1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l’arresto dei membri di una forza

o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato

ricevente e per la consegna degli stessi all’autorita’ chiamata ad esercitare la sua

giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.

2. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno

tempestivamente alle autorita’ militari dello Stato d’origine l’arresto di qualsiasi membro

di una forza o di un membro civile o di un familiare.

3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia

nella disponibilita’ dello Stato d’origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente

intendano esercitare la propria giurisdizione, sara’ assicurata dallo Stato d’origine finche’

la persona non sara’ rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.

4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini

necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il

sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali

oggetti puo’ tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito

dall’autorita’ che procede alla consegna.

5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi

sia concorso di giurisdizione.

6. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita

considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita’ dello Stato d’origine

relativa all’esecuzione di una pena detentiva all’interno del territorio dello Stato ospitante

o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorita’ dello Stato d’origine, ai sensi del

presente articolo.

Articolo 27

Rimpatrio, assenza e allontanamento

1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e’ piu’ effettivo alla sua forza e non e’

rimpatriato, le autorita’ dello Stato d’origine informeranno immediatamente le autorita’

dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.

2. Le autorita’ dello Stato d’origine informeranno inoltre le autorita’ dello Stato ospitante

o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno

giorni.

3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l’allontanamento del personale di

EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il

personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita’ dello Stato d’origine

potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato

ospitante o dello Stato ricevente.

Capo IX

Indennizzi

Articolo 28

Rinuncia

1. Ciascuna Parte rinuncera’ a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di

danno procurato alle sue proprieta’ nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei

compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:

a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell’esecuzione dei propri

compiti previsti dal presente Trattato; o

b) sia derivato dall’uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro

equipaggiamento di proprieta’ dell’altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a

condizione che il veicolo, la nave, l’aereo, l’arma o l’equipaggiamento che ha

provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno

sia stato provocato ai beni cosi’ utilizzati.

2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di

ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.

3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applichera’ al danno, alle ferite o al decesso

dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale

danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.

4. Ferma restando l’eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere

l’indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito

dal CIMIN.

Articolo 29

Danno a terzi

1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai

beni di una delle Parti nella preparazione e nell’esecuzione dei compiti previsti dal

presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara’ suddiviso

dalle Parti in base alle disposizioni all’uopo previste negli accordi o nelle intese di

attuazione di cui all’articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:

a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in

base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per

quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita’ di EUROGENDFOR;

b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di

indennizzo; il pagamento dell’importo concordato o stabilito con sentenza sara’

fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;

c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una

sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato

ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da

detto tribunale, sara’ definitivamente vincolante per le Parti interessate;

d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara’

comunicato agli Stati d’origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato

ed ad una proposta di ripartizione in conformita’ al presente articolo. In assenza di

risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara’ considerata accettata.

2. Se, tuttavia, tale danno e’ dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i

costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.

3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento

relativo all’esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o

nello Stato ricevente per un caso collegato all’adempimento del loro servizio.

4. Ferme restando le responsabilita’ individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni

di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell’attivita’ di servizio,

le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:

a) le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta

di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l’avente diritto in modo equo e

giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della

persona lesa, e redigeranno un rapporto sull’accaduto;

b) il rapporto sara’ trasmesso alle autorita’ dello Stato d’origine, che quindi decidera’

senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l’importo

dello stesso;

c) se viene fatta un’offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e’ accettata

dall’avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le

autorita’ dello Stato d’origine effettueranno esse stesse il pagamento ed

informeranno le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro

decisione e della somma corrisposta;

d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei

tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita’

di intraprendere un’azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno

che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di

indennizzo.

Articolo 30

Esame delle circostanze

Fatto salvo l’articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati

durante il servizio, il CIMIN si pronuncera’ dopo l’esame del rapporto sulle circostanze

predisposto dal Comandante EGF.

Articolo 31

Esercitazioni ed operazioni

In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di

ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, puo’

essere specificato in un’intesa finalizzata a regolamentare l’esercitazione o l’operazione.

Articolo 32

Esperti tecnici o scientifici

Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una

delle Parti, che non appartenga ne’ al personale militare ne’ a quello civile, ma che stia

svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell’ambito di

EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.

Capo X

Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali

Articolo 33

Consiglio finanziario

1. E’ istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da

ciascuna delle Parti. 2. Il Consiglio finanziario svolgera’ le seguenti funzioni:

a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;

b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se

necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre

all’approvazione del CIMIN;

c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo

proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all’approvazione del CIMIN;

d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali,

predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua

adozione;

e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno

superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio

finanziario riferira’ alla successiva riunione del CIMIN;

f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e’ in grado di

risolvere il contenzioso, questo dovra’ essere risolto dal CIMIN;

g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di

EUROGENDFOR. Sara’ il CIMIN a stabilire le modalita’ della revisione.

3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione,

l’esame e l’adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti

nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.

Articolo 34

Spese

1. Le attivita’ di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese:

a) spese comuni;

b) spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente;

c) spese nazionali.

2. I diversi tipi di spese e le loro modalita’ di finanziamento saranno definiti nelle regole

finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN.

Articolo 35

Bilancio 1.

Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovra’

comprendere le entrate e le uscite.

2. Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il

QG permanente e, dall’altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attivita’ di

EUROGENDFOR.

3. Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno

da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.

4. L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 36

Revisione dei conti

Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai

rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali

potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in

possesso del personale di EUROGENDFOR.

Articolo 37

Appalti pubblici

1. EUROGENDFOR puo’ indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai

principi in vigore nell’UE.

2. Le normative in materia di appalti pubblici dell’UE si applicano alle seguenti condizioni:

a) la pubblicazione di una gara di appalto e’ di competenza del Comandante EGF;

b) sara’ possibile ricorrere contro l’attribuzione di un appalto pubblico, senza costi,

presso il CIMIN, che emettera’ la sua decisione entro un mese.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle

gare d’appalto i concorrenti che:

a) forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non

intrattiene relazioni diplomatiche;

b) perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene

contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.

Capo XI

Disposizioni finali

Articolo 38 Lingue Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sara’

possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.

Articolo 39

Risoluzione delle controversie

Le controversie tra le Parti, relative all’interpretazione od all’applicazione del presente

Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.

Articolo 40

Modifiche

1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potra’ essere modificato in

qualunque momento con l’accordo di tutte le Parti.

2. Qualsiasi modifica entrera’ in vigore in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 46.

Articolo

41 Denuncia

1. Qualsiasi Parte potra’, in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato,

dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositarlo.

2. La denuncia avra’ effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da

parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di

denuncia.

Articolo 42

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell’UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potra’

richiedere al CIMIN di aderire ai presente Trattato. Dopo aver ricevuto l’approvazione

delle Parti, in conformita’ all’articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informera’ lo Stato

richiedente della decisione delle Parti.

2. L’adesione avra’ luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il

depositarlo del Trattato, che notifichera’ la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte

e allo Stato che aderisce.

3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di

adesione, il presente Trattato entrera’ in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la

notifica fatta dal depositali () a tutte le Parti.

Articolo 43

Status di Osservatore

1. Gli Stati candidati all’ingresso nell’UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare,

potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell’UE, dotati di una

forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come

primo passo per l’adesione.

2. Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento

presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.

Articolo 44

Status di Partner

1. Gli Stati membri dell’UE e gli Stati candidati all’adesione all’UE, dotati di una forza che

abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di

Partner.

2. Il CIMIN definira’ i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.

Articolo 45

Attuazione di accordi o intese

Il presente Trattato potra’ essere integrato da uno o piu’ specifici accordi od intese di

attuazione.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente Trattato entrera’ in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica,

fatta dal depositarlo a tutte le Parti, dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o

approvazione.

Articolo 47

Depositario

Il Governo della Repubblica Italiana sara’ il depositarlo e notifichera’ a tutti gli Stati

firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione,

approvazione, adesione o denuncia. Firmato a Velsen, il 18 ottobre 2007, in un

esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed

inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della

Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmettera’ le copie autenticate

a ciascuna delle Parti.

— 19 —

11-6-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 134

— 20 —

Permalink link a questo articolo: http://www.sanadottrina.it/wps/il-trattato-di-velsen-verso-la-fine/